(massima n. 1)
Qualora, in seguito alla cassazione della sentenza d'appello che abbia dichiarato inammissibile il gravame, la causa non sia stata riassunta in sede di rinvio, o sia stata riassunta tardivamente, si verifica, a norma dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo della fase processuale nella quale è stata emessa la sentenza cassata, bensì dell'intero processo, con il conseguente venir meno della decisione di primo grado, poiché le uniche pronunce che resistono all'estinzione del giudizio di rinvio sono quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato.