(massima n. 1)
Per il controricorso, che non ha valore di atto autonomo e che si colloca rispetto al ricorso come mezzo di difesa, la norma dell'art. 366, primo comma, n. 3 — secondo cui l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa — deve ritenersi osservata anche nel caso in cui il controricorso faccia espresso richiamo ai fatti esposti nella sentenza impugnata (o nel ricorso) e dall'illustrazione delle tesi difensive risulti quanto basta per acquisire cognizione degli elementi idonei ad evidenziare la fattispecie sulla quale si articolano i motivi di censura.