(massima n. 1)
Le questioni pregiudiziali, ivi incluse quelle inerenti alla competenza, che non siano state dedotte o rilevanti in sede di legittimitą, non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio, né in sede di ulteriore ricorso avverso la sentenza del giudice medesimo, per effetto del giudicato formatosi con la pronuncia di cassazione, che si estende necessariamente ai presupposti impliciti della relativa decisione.