(massima n. 1)
Qualora in uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si configuri il delitto di lesioni colpose, il conseguente diritto al risarcimento del danno vantato dall'altro conducente, rimasto ferito, nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, conseguendo la estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, indipendentemente dal provvedimento del giudice che la riconosca. Né incide su tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data al momento della sua pronuncia, la sentenza con la quale sia stato assolto il conducente dell'altro veicolo, sottoposto a procedimento penale quale imputato di omicidio colposo, anche se in detta sentenza sia indicata la colpa del conducente deceduto in ordine al ferimento dell'altro.