(massima n. 1)
È nullo per mancanza di causa il contratto a prestazioni corrispettive nel quale non vi sia una equivalenza, almeno approssimativa o tendenziale, delle prestazioni, come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge. (Nella specie i comproprietari di un cortile avevano stipulato un contratto col quale uno di essi si era obbligato a compiervi delle opere a proprie spese in corrispettivo del diritto di trasformare delle luci in vedute e di spostare una porta di accesso. I giudici di merito, ritenendo tale diritto rientrante nelle facoltà già spettanti per legge, ex art. 1102 c.c., al comproprietario del cortile, avevano dichiarato nullo il contratto e la Suprema Corte ha ritenuto giuridicamente corretta la decisione in base al surriportato principio).