(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il potere del giudice di ammettere d'ufficio mezzi di prova — potere riconosciutogli dall'art. 421 c.p.c. — non può avere ad oggetto anche prove in relazione alle quali si sia verificata una decadenza per l'attore od il convenuto, non essendo state tempestivamente dedotte nel ricorso o nella memoria di costituzione, ma è finalizzato a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà di una delle parti nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze, per esigenze superiori di giustizia, in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda o delle relative eccezioni.