(massima n. 1)
La misura della svalutazione monetaria può essere determinata dal giudice del merito anche con criteri diversi dagli indici delle tabelle Istat, ma in tal caso, di fronte alla richiesta specifica della parte interessata di applicare dette tabelle, la determinazione, se sensibilmente riduttiva, deve essere adeguatamente giustificata e la relativa motivazione non può ridursi al generico ed astratto riferimento alle nozioni di comune esperienza le quali, così enunciate, non consentono alcuna possibilità di riscontro e di controllo dell'iter logico seguito.