(massima n. 1)
Agli effetti della nullità prevista dall'art. 164 c.p.c., perché si abbia, nell'atto di citazione o di appello l'omessa indicazione dei soggetti processuali, è necessario che manchi del tutto l'enunciazione dei requisiti diretti a individuarli, mentre se tale enunciazione risulti fatta solo parzialmente, si ha non già omissione ma semplice incertezza che il giudice dovrà esaminare caso per caso al fine di accertare se essa abbia carattere assoluto, cioè tale da determinare la nullità dell'atto.