(massima n. 1)
La notificazione, ai sensi del primo comma dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario può essere effettuata solo ove sia ignota l'ultima residenza del destinatario stesso, e non già quella attuale, la cui non conoscenza costituisce il presupposto per il ricorso al sistema di notificazione così disciplinato dall'art. 143 del codice di rito. (Nella specie, la Suprema Corte ha osservato che il deposito era stato ritualmente eseguito nel comune dell'ultima residenza nota, anziché nel comune di nascita, come preteso dal ricorrente — destinatario della notifica — per il fatto che era ignota la sua residenza al tempo della notifica stessa).