(massima n. 1)
Ove il processo sia rimasto di fatto sospeso, a seguito della mancata nuova fissazione di un'udienza non tenutasi o della quale manchi comunque il relativo verbale, la parte che faccia istanza per la fissazione di una nuova udienza, deve anche nel rito del lavoro provvedere alla notificazione alla controparte del provvedimento del giudice istruttore di fissazione dell'udienza, non essendo sufficiente la comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria.