(massima n. 1)
La mancata indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullitą insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi; nel caso, invece, in cui essa afferisca ad un atto d'impugnazione, non determina alcuna nullitą, avendo il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione, esibendo l'originale corredato dalla attestazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario.