(massima n. 1)
Il silenzio di chi abbia interesse a contraddire, e si trovi nella possibilità di farlo, può assurgere a manifestazione tacita di volontà, produttiva di effetti giuridici, ove concorrano peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che diano un univoco significato al silenzio medesimo. (Nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che il protratto silenzio del committente di determinati lavori, a fronte dell'invio di fatture e di numerose lettere di sollecito da parte dell'esecutore di quei lavori, valutato unitamente alla circostanza che fra le medesime parti erano successivamente intervenuti altri rapporti contrattuali, assumeva il valore di accettazione dei prezzi portati da dette fatture e di riconoscimento della loro conformità ai patti contrattuali. La Suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione).