(massima n. 1)
Il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle liti mediante la formula «per il presente giudizio» o «per la presente procedura», senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito a quel giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi, quella «volontą espressa» che, vincendo la presunzione legale in senso contrario (art. 83, ultimo comma, c.p.c.), consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello. Tale principio, peraltro, non puņ trovare applicazione allorché la procura speciale risulti in primo grado conferita solo mediante esplicito riferimento ad un tipo di giudizio (nella specie, di ammissione tardiva al fallimento) diverso da quello (nella specie, controversia previdenziale) introdotto dal ricorso, valendo in tal caso l'integrazione del contenuto della procura con quello del ricorso al quale essa inerisce soltanto a far ritenere la procura validamente conferita per il primo grado di quel giudizio (nella specie, previdenziale) introdotto da quel ricorso.