(massima n. 1)
Il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c., č estensibile a tutti gli atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell'avvocato. La notificazione di tale ricorso pertanto, attesa la sua inesistenza giuridica, oltre a non determinare la consumazione del diritto di impugnazione, č anche inidonea a fare decorrere il termine breve per la rinnovazione del ricorso stesso, che resta soggetto al termine annuale ex art. 327 c.p.c.