(massima n. 1)
L'autorizzazione del giudice alla modifica delle domande, prevista dal primo comma dell'art. 420 c.p.c., può essere data anche implicitamente, in corrispondenza alla mancata opposizione della controparte, con il consenso alla formulazione nelle conclusioni della domanda come modificata, il suo concreto esame e la statuizione su di essa.