(massima n. 1)
Anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 (e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978), nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha con riferimento alla nuova udienza fissata nei modi previsti dall'art. 418 c.p.c. gli stessi poteri (ed incorre nelle stesse preclusioni) che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto in via principale, non č tuttavia consentito all'attore riconvenuto di avvalersi del pił ampio termine a lui spettante in conseguenza della proposta riconvenzionale per introdurre nuove e pił ampie richieste probatorie, dirette, invece, che a contrastare la riconvenzionale, a sorreggere unicamente la propria originaria domanda principale.