(massima n. 1)
Nel caso in cui l'azione giudiziaria, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sia stata intrapresa prima che si siano esauriti i procedimenti amministrativi e ne sia seguita, a norma dell'art. 443 c.p.c., la sospensione del giudizio per dar luogo al ricorso in sede amministrativa, la riassunzione del processo, dopo la definizione di tale ricorso, ha il valore di contestazione in sede giudiziaria del provvedimento amministrativo definitivo non occorrendo un'autonoma impugnazione.