(massima n. 1)
In ipotesi di trasferimento di azienda successivo alla sentenza di primo grado, la sentenza di appello che pronunci, sulla domanda originaria del lavoratore proposta contro il titolare dell'azienda poi trasferita, nei soli confronti dell'acquirente della stessa, che quale successore a titolo particolare dell'alienante abbia proposto appello soltanto nei confronti del lavoratore e non anche nei confronti del primo č affetta da nullitā assoluta, rilevabile d'ufficio in sede di legittimitā, atteso che, senza che sia stato adottato un formale provvedimento di estromissione ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c., risulta pretermesso l'alienante dell'azienda che č litisconsorte necessario del giudizio di appello.