(massima n. 1)
Con riguardo alla costituzione in giudizio, in mancanza di prova contraria, da fornirsi dall'interessato, si presume la regolarità degli atti depositati in cancelleria, dalla parte che si costituisce, ovvero direttamente in udienza, allorché il cancelliere, cui la legge affida il compito di controllare la regolarità degli atti medesimi, li abbia ricevuti senza formulare osservazioni al riguardo. Pertanto, nel caso di convenuto rimasto contumace che si costituisca mediante comparizione all'udienza (ex art. 293 c.p.c.), si presume il regolare deposito della relativa procura alle liti anche perché il giudice, cui spetta la direzione dell'udienza, non può ammettere al contraddittorio, come rappresentante di una delle parti, un procuratore legale che non esibisca il titolo che a ciò lo legittima.