(massima n. 1)
Nelle controversie individuali di lavoro, ove una parte adisca il giudice nella cui circoscrizione sostiene esser sorto il rapporto, ma tale circostanza di fatto sia contestata dalla controparte che eccepisce l'incompetenza per territorio e risulti non provata o comunque dubbia, soccorre il criterio alternativo previsto dall'art. 413, secondo comma, c.p.c. e quindi competente per territorio č il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale č addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.