(massima n. 1)
La violazione delle norme relative all'onere delle spese processuali č configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso, mentre, all'infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltā, in sede di appello, di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento delle spese di primo grado.