(massima n. 1)
Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale.