(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro, nonostante gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al giudice dall'art. 421 c.p.c., devono essere rispettate le regole dettate in materia di istruzione probatoria dall'art. 420 e dalle disposizioni, in quanto applicabili, del libro secondo dello stesso codice; sicché, ammessa ed espletata una prova testimoniale dedotta dalle parti con rituale indicazione dei testi, non è consentito al giudice del lavoro, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 257 c.p.c., disporre successivamente, neppure d'ufficio, l'ammissione di testimoni indicati tardivamente da una delle parti per essere sentiti sulle circostanze che avevano formato oggetto della prova già espletata.