(massima n. 1)
La domanda di risarcimento del danno ulteriore, compreso quello derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c., costituisce domanda nuova, in considerazione della diversità del petitum e della causa petendi rispetto alla pretesa originaria, e, pertanto, se proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, può essere esaminata soltanto se il convenuto non ne abbia tempestivamente eccepito la tardività rifiutando di accettare su di essa il contraddittorio.