(massima n. 1)
La cessazione della materia del contendere, che determina l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, postula, pure nel procedimento dinanzi al giudice amministrativo, un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto detto ricorso, non anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in sede di regolamento.