(massima n. 1)
Anche il ricorso per cassazione ovvero pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche non richiede il preventivo deposito per il caso di soccombenza, tenuto conto che l'abrogazione dell'art. 364 c.p.c., disposta dall'art. 1 della L. 18 ottobre 1977, n. 793, si estende implicitamente pure alla norma dell'art. 203 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che si limita ad integrare il citato art. 364 in ordine soltanto al quantum del deposito medesimo.