(massima n. 1)
Con riguardo alla querela di falso in corso di causa, la «proposizione» della querela medesima, per la quale si esige l'iniziativa personale della parte o di un procuratore speciale (art. 221 del codice di procedura civile), č l'atto introduttivo della fase preliminare diretta a conseguire la autorizzazione alla «presentazione» della querela (art. 222 c.p.c.), mentre tale presentazione (che costituisce l'atto di promovimento del procedimento di falso civile) non č riservata alla parte, e, ove la proposizione sia stata effettuata davanti ad un giudice ordinario diverso dal tribunale, l'atto di citazione davanti a quest'ultimo puņ essere sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.