(massima n. 1)
Poiché l'interesse ad agire va inteso come possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e non l'astratta soluzione delle questioni poste per i possibili ed eventuali riflessi che l'accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi, ove dopo la pronuncia della sentenza di primo grado le parti transigano interamente la lite insorta, l'impugnazione proposta dalla parte già soccombente deve essere dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno un interesse di quella parte a rimuovere l'accertamento pregiudizievole contenuto nella sentenza impugnata giacché la pronuncia di cessazione della materia del contendere – lungi dal determinarne il passaggio in giudicato – fa venir meno del tutto la pronuncia impugnata.