(massima n. 1)
In una controversia in tema di pensione d'invaliditā, la deduzione, da parte dell'Inps, dell'insussistenza del requisito contributivo configura un'eccezione impropria, la quale, per tale sua natura, non č soggetta alla preclusione stabilita dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c. ed č conseguentemente proponibile anche per la prima volta in appello, fermo peraltro l'obbligo del giudice di secondo grado, ove tale nuova deduzione sia stata (in violazione del disposto del terzo comma dell'art. 416 c.p.c.) formulata in modo generico, di motivare adeguatamente le ragioni che gli hanno fatto escludere la indispensabilitā, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cit., dei mezzi di prova dedotti dal lavoratore per contrastare l'eccezione (impropria) predetta.