(massima n. 2)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 29, l. 392/78, in forza del quale può essere negato il rinnovo del contratto di locazione concernente immobile non abitativo alla prima scadenza, qualora il locatore sia un ente pubblico o di diritto pubblico ed intenda adibire l'immobile stesso all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle sue finalità istituzionali, esula dalla nozione di ente pubblico il beneficio parrocchiale, il quale svolge attività essenzialmente religiosa, persegue finalità non riconducibili fra quelle di interesse generale demandate alla p. a. e non fa parte dell'organizzazione dello stato.