(massima n. 1)
La sopravvenuta morte della parte costituita, nel corso del processo di merito, non vale ad escludere la regolaritą della successiva notificazione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel domicilio eletto presso il procuratore della parte medesima, ove la dichiarazione di tale evento, davanti al giudice di quel processo, non sia stata resa dal suddetto procuratore, a norma dell'art. 300 c.p.c. (ma dal difensore dell'avversario).