(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, se da una parte, al fine di accelerare e concentrare il processo, il thema decidendum deve risultare fissato già alla stregua dell'atto introduttivo del giudizio e della prima difesa del convenuto costituito, di tal che non è consentito proporre nel corso del giudizio domande nuove o sollevare eccezioni non proposte al momento della costituzione del convenuto, d'altra parte però quest'ultimo può formulare in qualsiasi momento del processo deduzioni difensive dirette a contestare l'esistenza o la portata dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore ricorrente, come anche è possibile che il giudice, all'udienza di discussione, autorizzi per gravi motivi (art. 420 c.p.c.) l'ampliamento della materia del contendere.