(massima n. 1)
L'inosservanza dell'art. 330 c.p.c. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice a quo, alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullitą della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.