(massima n. 1)
Il giudicato formatosi su una pronuncia di merito si estende ai necessari presupposti della pronuncia medesima, ivi inclusa quella qualificazione del rapporto, su cui si fonda la domanda, da giustificare la competenza giurisdizionale del giudice che su di essa ha statuito. Pertanto, il passaggio in giudicato di una sentenza del giudice amministrativo, che abbia riconosciuto determinate spettanze retributive in favore del dipendente di un ente, comporta che, nella successiva controversia vertente fra le medesime parti su ulteriori pretese trovanti titolo immediato e diretto nello stesso rapporto di lavoro (nella specie, rivalutazione automatica ed interessi corrispettivi su dette spettanze), non può essere messa in discussione la natura pubblicistica di quel rapporto, né quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.