(massima n. 1)
In materia di controversie di lavoro la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è radicata — sulla base del contenuto della domanda — nel luogo in cui è sorto il rapporto per essere stato ivi stipulato il contratto di lavoro e non già in quello in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, la quale però — ove nel ricorso manchi la specifica allegazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto — può essere valutata come fatto concludente indicativo dell'insorgenza del rapporto.