(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile da chi risulti munito della qualità di parte (nella specie, a seguito di intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, mentre ogni deduzione circa la ritualità e validità dell'assunzione di detta qualità (nella specie, sotto il profilo della tardività dell'intervento) non può interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo, restando affidata alla decisione del giudice a quo, ove riconosciuto munito di giurisdizione.