(massima n. 1)
Qualora l'opposizione di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c., venga proposta da chi deduca la qualitą di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sé l'ammissibilitą e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dell'opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integritą del contraddittorio impone la declaratoria di nullitą della pronuncia stessa (nella specie, con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, essendo gią in tale sede verificata l'omessa citazione del litisconsorzio necessario).