(massima n. 1)
Non si ha perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c., quando la parte interessata, dopo la conclusione del contratto, non abbia conseguito la disponibilitą della scrittura che lo documenta, atteso che in tale ipotesi manca la pregiudiziale diligenza nel conseguire il possesso della completa documentazione del negozio e, quindi, lo stesso presupposto logico di una eventuale perdita del documento.