(massima n. 1)
L'essersi la parte convenuta «rimessa alla giustizia» non implica preventiva acquiescenza ad una sentenza qualunque essa sia e non preclude quindi alla stessa parte di gravarsi avverso una decisione che poi le risulti soggettivamente ingiusta; né a ciò è di ostacolo, nel rito del lavoro, la disciplina degli artt. 416 e 437 c.p.c., perché l'obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di costituzione tutte le eccezioni in senso proprio a pena di decadenza, e la preclusione in appello di nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento, di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore.