(massima n. 1)
Il termine annuale di decadenza dell'impugnazione, che, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso fra l'1 agosto ed il 15 settembre), č suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo, non anche, pertanto, quando cada il 31 luglio, il quale sia giorno non festivo.