(massima n. 1)
La competenza territoriale in ordine alla controversia concernente il diritto del dipendente dall'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa ad essere assunto a seguito della risoluzione automatica del rapporto di lavoro con questa intercorrente dall'impresa cessionaria del portafoglio della medesima, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 1978, n. 738), va determinata con riferimento al luogo in cui ha sede l'impresa obbligata all'assunzione, e non con riguardo al luogo in cui č nato o si č svolto il rapporto cessato, che si atteggia come mero presupposto di fatto (suscettibile di cognizione in via solo incidentale) del nuovo rapporto di lavoro da costituirsi.