(massima n. 2)
In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratta di termine libero, con esclusione cioè dal computo stesso sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi invece quelli finali. Pertanto, in difetto della previsione suddetta, anche il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, previsto dall'art. 416 c.p.c. per la tempestiva costituzione del convenuto nelle controversie di lavoro, va computato escludendo il dies a quo, costituito dal giorno dell'udienza, ed includendo, come l'ultimo utile per il compimento dell'atto, il decimo giorno precedente l'udienza stessa.