(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, gią impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto da un'altra parte in causa un ulteriore ricorso presentato come autonomo, anziché come incidentale, senza peraltro, essere portata a conoscenza del giudice la pendenza della pluralitą di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno solo dei due ricorsi, non influisce sulla validitą della pronuncia emessa, mentre, in forza del principio dell'unicitą della decisione, preclude l'esame dell'altro ricorso, anche nell'eventualitą in cui la pronuncia emessa abbia avuto ad oggetto il ricorso apparentemente principale, ma di fatto incidentale.