(massima n. 1)
Il Ģprincipio di dirittoģ, al quale il giudice di rinvio deve attenersi a norma del primo comma dell'art. 384 c.p.c., č costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte Suprema incorpora nella sua sentenza come presupposto della sua pronuncia, anche se non ve lo inserisca formalmente con una espressa enunciazione che serva da guida del giudice di rinvio. Questo, pertanto, č vincolato anche in ordine alle premesse logico-giuridiche della pronuncia del giudizio di cassazione ed č tenuto a ricercare, attraverso l'esame della relativa motivazione, i principi giuridici che, sebbene non formalmente enunciati, portarono all'accoglimento del ricorso, non potendosi desumere dalla semplice mancanza dell'enunciazione formale predetta che il ricorso sia stato accolto solo per vizi di motivazione.