(massima n. 1)
Al fine della prova dell'autenticitā della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c. č sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come č invece richiesto dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Ne consegue che per il ricorso per cassazione, la nullitā della detta certificazione, per essere eseguita da avvocato non iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione, non determina l'inammissibilitā del ricorso quando quella procura alle liti sia stata conferita anche ad altro avvocato iscritto nell'apposito albo, e questi abbia sottoscritto il ricorso stesso, nella cui epigrafe sia richiamata la procura in calce o a margine, in quanto in tale ipotesi il difensore abilitato, con la sottoscrizione del ricorso cui č incorporata la procura, ne certifica la sottoscrizione da parte di colui che risulta averla conferita.