(massima n. 1)
Le questioni che insorgano per effetto di modificazioni della disciplina legislativa sono deducibili per la prima volta in sede di rinvio, non ostandovi il divieto di cui all'art. 394 c.p.c., solo quando le modificazioni medesime siano intervenute in un momento successivo a quello della possibile allegazione nelle pregresse fasi del processo, e sempreché vengano invocate a sostegno delle domande e delle eccezioni gią ritualmente introdotte in causa e devolute alla cognizione del giudice di rinvio. (Nella specie, in controversia promossa per denunciare la violazione di brevetto per prodotto farmaceutico, il giudizio di rinvio verteva sull'accertamento del requisito della novitą intrinseca dell'invenzione. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che il convenuto non poteva dedurre per la prima volta la liceitą del proprio comportamento fino alla sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimitą dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 in tema di nullitą dei brevetti per invenzioni di medicamenti, trattamenti di sentenza anteriore alla precisazione delle conclusioni nel precedente grado d'appello, né poteva invocare la nuova disciplina del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, successiva a detto giudizio d'appello, per far valere pretese, quali quelle contemplate dagli artt. 2 e 84 del decreto medesimo, estranee all'oggetto del giudizio di rinvio).