(massima n. 1)
Qualora, in pendenza di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, si verifichi il venir meno di ogni ragione di contesa fra le parti, come nel caso di rinuncia all'azione, con accordo sulle spese del giudizio, deve affermarsi l'inammissibilitą del ricorso medesimo, per difetto di interesse ad una pronuncia sulla giurisdizione.