(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, la disciplina stabilita dagli artt. 414 n. 5 e 415, primo comma, c.p.c., per la quale l'attore è tenuto ad indicare nel ricorso i documenti che intende produrre e a depositarli in cancelleria insieme con l'atto introduttivo predetto, non preclude al ricorrente la successiva produzione di ulteriori documenti, ove questa si renda necessaria a seguito della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e delle nuove questioni introdotte dalla medesima. In ogni caso, la tardività dell'esibizione o del deposito dei documenti ad opera dell'attore o del convenuto, essendo i relativi termini stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti, può essere eccepita nell'udienza di discussione, ma non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.