(massima n. 1)
Il divieto di scindere il giudizio sull'an da quello sul quantum, qualora la domanda non abbia avuto fin dall'origine ad oggetto la sola condanna generica, non opera ove il convenuto non si sia in primo grado opposto alla richiesta attrice di limitare la pronuncia all'an debeatur, in quanto tale mancata opposizione configura una adesione implicita alla modificazione della domanda e preclude di dedurne l'irritualitą nelle successive fasi del processo. Tale principio č applicabile anche nel nuovo rito del lavoro, atteso che le esigenze caratterizzanti tale rito le quali non escludono la ammissibilitą di sentenze non definitive su questioni sia processuali che di merito non sono incompatibili, in via di massima, con la norma del rito ordinario che consente separati giudizi sull'an e sul quantum.