(massima n. 1)
L'inosservanza del disposto dell'art. 366 secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso il domicilio eletto dal ricorrente in Roma o presso la cancelleria della Corte di cassazione, non spiega effetti invalidanti quando la notificazione medesima abbia raggiunto ugualmente lo scopo di portare l'atto a conoscenza della controparte. (Nella specie, notificato il controricorso al domicilio eletto presso il difensore in cittą diversa da Roma, il ricorrente aveva confutato con memoria le ragioni in esso esposte).